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sabato, 20 Aprile, 2024

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Avv. Maddalena Boffoli sulla Riforma del Processo Penale

Come noto, la Camera dei Deputati in questi giorni ha approvato il testo della riforma del processo penale, che adesso sarà sottoposto alla votazione del Senato. 

Il Disegno di legge recante “delega al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d’appello” proposto dal Ministro della giustizia, Marta Cartabia, è composto da un primo articolo che prevede una serie di deleghe che il Governo dovrà esercitare entro un anno dall’entrata in vigore del testo e da un secondo articolo che introduce diverse modifiche da apportare al codice penale ed al codice di procedura penale.

Nella specie, lo scopo della riforma è quello di abbattere i tempi del processo penale, imponendo il limite di durata di due anni.

Di seguito, si riassumono i punti oggetto della riforma: 

    l'assunzione di più di 20.000 persone a tempo determinato in cinque anni, ciò al fine di velocizzare il processo;

    apertura alle sanzioni alternative, al fine di ridurre sensibilmente il numero dei fascicoli penali (cd.  giustizia riparativa). 

Sarà, dunque, permesso all'indagato (per reati fino a 6 anni di reclusione) di chiedere nella fase delle indagini preliminari di essere impiegato in lavori socialmente utili; durante lo svolgimento dei lavori il processo viene sospeso ed alla fine se il lavoro è stato svolto correttamente, l’indagato sarà prosciolto per prescrizione (c.d. istituto di 'messa alla prova').

    L’obiettivo è aumentare il ricorso ai riti alternativi come il patteggiamento ovvero promuovere la giustizia “pecuniaria” (condanne fino a 12 mesi convertibili in “multe”);

  • il Giudice, per le condanne non superiori ai 4 anni di reclusione, potrà optare, sulla base di valutazioni fatte caso per caso, per gli arresti domiciliari o per la semilibertà con rientro serale in cella; alcuni reati minori saranno inappellabili; saranno dichiarati inammissibili gli appelli non supportati da motivazioni specifiche; sarà allargata la non punibilità dei fatti di lieve entità;

  • continua a sussistere il blocco della prescrizione dopo la sentenza (sia di assoluzione che di condanna) di primo grado già vigente, in quanto la riforma si applicherebbe solo a reati commessi dopo il 1 gennaio 2020.

In grado d’Appello i processi dovranno durare massimo due anni, mentre innanzi alla Corte di Cassazione uno (i procedimenti più articolati posso arrivare rispettivamente a 3 anni e a 18 mesi; mentre per i reati più gravi – terrorismo, mafia, violenza sessuale e traffico di droga – il Giudice potrà chiedere ulteriori proroghe di un anno). 

In caso di mancato rispetto dei termini il processo si ferma e diventa "improcedibile".

Fino alla fine del 2024, le Corti di Appello avranno a disposizione tempi più ampi per smaltire arretrato a fronte delle nuove assunzioni.

In ogni caso, i reati punibili con l’ergastolo restano imprescrittibili;

  • procedere con la riforma dell’Ordinamento penitenziario, alla luce degli ultimi fatti di cronaca avvenuti nelle carceri di Santa Maria Capua Vetere, con nuove assunzioni per la polizia penitenziaria, più formazione per il personale al fine di garantire il recupero sociale del detenuto, nonché la costruzione di nuovi padiglioni con le risorse europee. 

Adesso non resta che attendere la votazione del Senato ed il testo definitivo approvato.

Così come non resta che attendere l’evolversi della riforma del processo civile, il cui testo invece è ancora in discussione tra le forze politiche.

In particolare, la riforma civile della ministra Cartabia si pone l’obiettivo, parallelamente alla riforma del processo penale, di abbattere i tempi lunghi del processo civile del 40% in cinque anni, attraverso:

  • l’estensione della mediazione ad alcuni tipi di contratto (come i contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di somministrazione, di rete di subfornitura e di società di persone), con l’utilizzo di risorse per incentivare l’utilizzo di tale strumento e la partecipazione al primo incontro (esenzione dall’imposta di registro; credito d’imposta per i compensi di avvocati e mediatori);

  • l’allargamento della negoziazione assistita alle crisi delle coppie di fatto ed alle controversie in materia di lavoro;

  • l’intervento sui procedimenti di impugnazione dei licenziamenti per unificare le regole, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro;

  • l’introduzione di un rito unico per i giudizi che riguardano “persone, minorenni e famiglie”, eccetto che per le adozioni. Il giudice potrà adottare di sua iniziativa provvedimenti relativi ai minori. Ampliare l’utilizzo della mediazione familiare;

  • la previsione di nuovi limiti nella fase introduttiva in primo grado, al fine di arrivare alla prima udienza con la causa già istruita (l’atto di citazione e la comparsa di risposta dovranno indicare  in modo chiaro e specifico i fatti e gli elementi di diritto e le difese e, a pena di decadenza, le prove; all’esito, il giudice potrà formulare una proposta di conciliazione);

  • l’applicazione del rito semplificato, se i fatti di causa sono non controversi, l’istruzione è su prova documentale o di pronta soluzione o richiede un’attività non complessa;

  • la formulazione in modo puntuale, chiaro e sintetico dei motivi dell’atto introduttivo sia in appello che in Cassazione. Nell’appello viene ripristinata la figura del giudice istruttore. In Cassazione viene introdotto un procedimento veloce al fine di accertare inammissibilità, improcedibilità e infondatezza. I tribunali potranno chiedere alla Corte di esprimersi su questioni pregiudiziali, previa sospensione del giudizio;

  • l’aggravamento delle sanzioni per lite temeraria per chi soccombe in giudizio e abbia agito o resistito con malafede o colpa grave. Il giudice potrà (anche d’ufficio) condannare, oltre che a rimborsare le spese di lite, anche a pagare un importo determinato in via equitativa, nonché a versare alla cassa delle ammende una somma fino a cinque volte il contributo unificato o, se è esente, fino a cinque volte il contributo per le cause di valore indeterminabile;

  • il rafforzamento dell’uso del digitale nel processo civile, stabilizzando le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dagli avvocati delle parti ed il deposito telematico di note scritte; vietare le sanzioni sulla validità degli atti che non rispettano i requisiti di forma, limiti o schema informatico se hanno comunque raggiunto lo scopo;

 

  • lo snellimento del procedimento esecutivo attraverso l’introduzione della vendita privata (ossia della possibilità per il debitore di vendere direttamente il bene pignorato a un prezzo non inferiore al valore di mercato) e l’avvio del processo di esecuzione solo con copia attestata conforme all’originale delle sentenze e l’accelerazione delle procedure di liberazione degli immobili soprattutto quando sono occupati in modo abusivo;

  • l’assunzione di personale per il decollo dell’ufficio del processo (struttura nata nel 2014 per aiutare il giudice, nella preparazione del giudizio e nella redazione dei provvedimenti più semplici).

Orbene, non può non evidenziarsi come tali misure, il cui scopo deflattivo dei tempi di giustizia appare condivisibile, a paragone con le tempistiche della giustizia sensibilmente più ridotte di altri stati europei (ad es. Francia), sono tuttavia bersaglio di diverse critiche – soprattutto da una parte dell’avvocatura – in quanto, in nome di una presunta riduzione dei tempi del processo, il rischio sarebbe quello di sacrificare il diritto di accesso alla giustizia e le garanzie di difesa dei cittadini.

 

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