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giovedì, 25 Aprile, 2024

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Il patto di rifioritura, di Paolo Cendon

Un ambito peculiare di intervento dell’amministratore di sostegno è quello del trattamento sanitario che si imponga nell’interesse del beneficiario, allorquando questi, proprio a causa delle condizioni ‘psichiatriche’ che lo affliggono e della conseguente mancanza di consapevolezza, vi si opponga.

La legge n. 219 del 2017 è intervenuta riguardo a questo profilo.

Più precisamente, il IV comma dell’art. 3 di detta legge stabilisce che, nel caso in cui l’amministratore di sostegno sia dotato di compiti di assistenza necessaria o di rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere.

In pratica, dunque, il giudice tutelare può attribuire all’AdS il potere di sostituirsi integralmente al beneficiario (che versi nelle suddette condizioni) nella decisione di sottoporlo ad un trattamento medico.

Per quanto tale previsione sia volta, condivisibilmente, ad assicurare alla persona afflitta da gravi condizioni psichiatriche, l’intervento necessario a presidiarrne la salute, essa nondimeno si traduce in un intervento sostitutivo della volontà del beneficiario.

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È stato, pertanto, inserito, nell’ambito del progetto di riforma Cendon-Rossi-Franceschini, nel seno delll’art. 411 c.c., un ultimo comma volto a bilanciare l’intervento sostitutivo dell’ads,  e l’autorizzazione ad esso da parte del giudice, nel senso di:

(I)           accertare preventivamente che il dissenso dell’interessato rispetto al trattamento proposto sia conseguenza della propria condizione patologica che ne elimina la consapevolezza critica riguardo proprio a detta condizione e alla necessità conseguente del trattamento;

(II)          legittimare l’intervento sostitutivo soltanto allorché risulti – con elevato grado di probabilità – che l’assenza dell’ intervento rischi di pregiudicare gravemente la salute  dell’interessato e minacci contestualmente il benessere dei suoi familiari, della parte dell'unione civile o del convivente;

(iii)         assicurare, in ogni caso, che il provvedimento del giudice rispetti  le prerogative fondamentali di cui agli artt. 13 e 32 Cost.

(iv)         garantire, in ogni caso, che il giudice e l’ads tengano in considerazione e rispettino i bisogni, le aspirazioni e i valori del beneficiario;

(v)          coinvolgere quest’ultimo, quanto più possibile, nella pianificazione e nell’aggiornamento dei piani terapeutici, trattamentali e di assistenza.

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