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giovedì, 28 Marzo, 2024

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Le famiglie cambiano, il diritto cambia. Articolo di Paolo Cendon

Facile immaginare l’approdo a soglie di giuridificazione sempre più avanzate, via via che ad esempio:

(a) I doveri genitoriali mostrino di inverarsi – nel diritto vivente – come impegni ad assecondare in via progressiva la vocazione dei figli: provvedendosi a instillare in loro il gusto per la creatività, nel segno del rispetto per le loro predilezioni, con uno sprone a combattere le tentazioni conformistiche, le pigrizie eccessive; soprattutto, nel monito a difendere (ciascuno) il senso della propria preziosità, ad ascoltare la voce di tutti, a coltivare il senso civico, a non tradire l’amore per la verità, a migliorare i propri standard di amore per il prossimo;

(b) I doveri di assistenza, fedeltà, collaborazione fra coniugi, abbandonino sempre più venature ritualistiche o cerimoniose, e si atteggino soprattutto quali spinte ad alimentare – nella misura del possibile – le attitudini creative del partner, a discutere con lui ogni ordine del giorno, a ritrovare il filo delle scommesse adolescenziali; se occorre a pungolarlo, certo a sostenerlo affettivamente, comunque a non eccedere in commenti ironici, a sgravarlo concretamente dagli ostacoli troppo pesanti, ad applaudirlo, eventualmente a finanziarlo;

(c) I doveri fra le altre classi di congiunti (spesso in chiave di reciprocità: fratelli e sorelle, nonno e nipoti, zii, cognati, affini e parenti conviventi, etc.) vengano anch’essi a prospettarsi, essenzialmente, come momenti di tipo incoraggiante/liberatorio – funzionali a far sì che il beneficiario riprenda a coltivare se stesso, si svincoli dalle incombenze superflue, cessi dal sacrificarsi eccessivamente, rompa il muro delle abitudini dannose; magari riprenda gli studi, inizi finalmente a dipingere, accetti un prestito, spenda per viaggiare, si conceda il lusso di una colf.

Se è indubbio, in tutti questi casi, come ogni variazione di segno appaia suscettibile di tradursi, volta per volta, in esiti di maggior responsabilità per i danni (dinanzi a eventuali inadempienze dell’obbligato), è palese che ci si trova di fronte a meccanismi idonei ad operare – magari proprio attraverso le sollecitazioni indotte dai giudizi risarcitori – in chiave sempre meno “esterna”, successiva, rispetto alla commissione dei torti.

Tanto più se agganciata (come occorre) al tema della salvaguardia dei soggetti deboli – corrente in tanti settori dell’ordinamento – la curvatura “relazionale” è ormai un fattore che entra nel circuito stesso di definizione degli obblighi, all’interno della famiglia, anche agli effetti di valutazioni e di sanzioni diverse dal risarcimento.

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