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giovedì, 28 Marzo, 2024

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Target priorità vaccini e Legge 104/92: i disabili gravi stanno bene?

Nel testo delle nuove raccomandazioni sui gruppi target prioritari del piano vaccinazioni indicato dal Ministro della Salute, su indicazione del Ministro Stefani, rientrano anche le persone disabili gravi e i loro conviventi, con i requisiti di Legge  104/92 art. 3 comma 3. Cioè dichiarati persone con perdita di autonomia personale, fisica, relazionale e sociale e pertanto necessari di una rete articolata di interventi che la Legge poi declina. Sorprende che tali raccomandazioni sono al momento recepite dalle Regioni in modo disomogeneo, restrittivo e forzatamente selettivo: i riferimenti attualmente, quando recepiti, sono i codici esenzione per patologia( molte malattie rare non hanno codici) e degli invalidi civili C02 e C05, che fotografano sanitariamente gli invalidi civili 100% con accompagno e i non vedenti.  L’invalidità civile, come noto, è cosa differente dalla Legge 104/92: il punto di riferimento concettuale complessivo sulla disabilità in Italia. Essa, con l’art.3 comma 3, certifica nel soggetto non solo uno stato di salute grave ma indica una gamma articolata  di interventi successivi, determinati dalla correlazione tra riduzione di autonomia personale del soggetto in specie con l’età e il diritto al sostegno attraverso varie modalità. Certifica nel soggetto  uno stato di salute grave, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente e continuativo nella sfera individuale, sociale e relazionale della persona,  indicando successivamente una gamma coerente  di interventi.

E’ il senso del comma 3 della Legge cui si fa riferimento nelle Raccomandazioni sulle priorità di target. Non sono quindi invalidi lievi i possessori della legge 104 art.3 comma 3, né credo sia opportuno avallare una drammatica aristocrazia del dolore in un popolo giustamente dolente di per sé e che ha bisogno di interventi concreti. Tuttavia i soggetti in questione, in assenza stupefacente di una banca dati specifica regionale sui titolari di questo diritto,  assenza di cui non sono responsabili, vengono in gran parte, individuati medicalmente col codice esenzione C03( invalidità civile 67-99% e non rientrano nel gruppo target di priorità vaccinale, anche se a più rischio Covid come gli altri( impossibile  mantenere le distanze o usare i dispositivi di protezione per chi cammina a fatica, ad esempio). Mi pare del tutto evidente, per quanto detto sopra, che la priorità di vaccinazione debba essere estesa anche ai soggetti in questione titolari di 104/92 art.3, al momento esclusi perché non invalidi 100% con indennità di accompagnamento. Altrimenti il riferimento normativo sarebbe fuorviante e indurrebbe un grave vulnus nei cittadini interessati: anch’essi disabili gravi riconosciuti da Istituzioni pubbliche del Paese,  ma esclusi dall’unica tutela all’infezione.

Non ha alcun senso riferirsi ad una norma e poi applicare riferimenti di altra legge: i disabili gravi art.3 c.3 della Legge 104/92 non sono rappresentati esclusivamente dagli invalidi civili 100% con diritto all’accompagno. Se si fa riferimento alla Legge 104/92 art.3 c. 3, allora deve valere il solo certificato di handicap grave, senza percentuale o tantomeno indennità di accompagnamento. Perché chi sta, ad esempio,  tra il 67 e il 99% scoppia di salute ed è autonomo? La legge 104 dice il contrario.  E se lo Stato, nelle sue articolazioni, non ha ancora, a distanza di trent’anni, una banca dati specifica è forse colpa dei cittadini ?  Sarebbe opportuno e urgente sollecitare le Regioni a un comportamento più uniforme e rapido per tutta la popolazione interessata e per i familiari conviventi, e per sollecitare le stesse a non limitare tale diritto  all’identificazione attraverso patologia o codice C02 o C05 ma ad ampliare il target di priorità almeno al codice C03, che interpreterebbe nel modo più soddisfacente, corretto e  immediato, lo spirito della Legge a cui si fa cenno.

 

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